Al via le domande di accesso al credito di imposta per investimenti nella ZES unica; disponibile online il modello di comunicazione.
È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all’art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, la quale ricomprende i territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché le zone assistite della regione Abruzzo individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Dal 12 giugno al 12 luglio 2024, i soggetti interessati ad accedere al credito d’imposta potranno comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e che prevedono di sostenere entro il 15 novembre 2024, relative ad investimenti in beni strumentali (acquisto o locazione finanziaria) destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all’art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) N. 651/2014.
Il singolo progetto di investimento deve avere un costo complessivo non inferiore a 200.000 euro ed è agevolabile fino al limite massimo di 100 milioni di euro del costo complessivo. L’intensità dell’agevolazione è determinata in relazione alla regione e alla dimensione dell’impresa, ed è commisurata all’entità delle spese ammissibili.
Possono accedere all’agevolazione tutte le imprese già operative o che si insediano nella ZES unica, ad esclusione di quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Sono inoltre escluse le imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento nonché le imprese in difficoltà, come definite all’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n.651/2014. Le imprese beneficiarie dovranno mantenere la loro attività nella ZES unica per almeno cinque anni dopo il completamento del relativo investimento, pena la decadenza dal beneficio.