NOVITA’ BONUS PUBBLICITA’
NEL 2021 E NEL 2022 RICONOSCIUTO NELLA MISURA UNICA DEL 50% PER TUTTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI
Regime speciale del bonus pubblicità anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive.
È quanto prevede il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, art. 67, commi 10, 12 e 13), che uniforma la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali, eliminando la distinzione venutasi a creare con la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 608, della legge n. 178/2020).
Con tale intervento per tutto il 2021 e il 2022, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura unica del 50% del valore annuale degli investimenti effettuati sia sui quotidiani e periodici nazionali che sulle emittenti televisive e radiofoniche. Decade, pertanto, per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, il requisito dell’incremento minimo del 1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Inoltre, saranno agevolabili le campagne pubblicitarie realizzate non solo sulle emittenti televisive e radiofoniche locali ma anche su quelle nazionali, purchè non partecipate dallo Stato.
Attività e spese ammissibili per l’accesso al Credito d’imposta investimenti pubblicitari 2021
l bonus è rivolto a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione e indipendentemente dalla natura giuridica, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali. Gli investimenti devono essere relativi a giornali editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Per il 2021 e il 2022, pertanto, il credito d’imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie:
– su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
– sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.
Risorse stanziate
Con il decreto Sostegni bis viene, inoltre, definito il budget disponibile per la misura.
In particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di:
– 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e
periodici, anche on line;
– 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno.
La presentazione della comunicazione di accesso al credito dovrà essere effettuata dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2021, oppure dal 1° settembre al 31 settembre 2021, grazie all’introduzione di una nuova finestra.
Ricordiamo che il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite F24.
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FINANZA AGEVOLATA – CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITA’ 2018
E’ possibile presentare le domande fino al prossimo 22 ottobre.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare del credito d’imposta:
- i soggetti titolari di reddito d’impresa
- i titolari di lavoro autonomo
- gli enti non commerciali
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione (per stesso mezzo di informazione si intende la tipologia di canale informativo: stampa/emittenti radio-televisive). Nel caso di investimenti pubblicitari su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali.
AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE
Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, PMI e start-up innovative.
Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali). In sede di prima attuazione, sono agevolabili anche gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016.
MODALITÀ DI ACCESSO ALL’AGEVOLAZIONE
Per l’anno in corso:
• la comunicazione telematica deve essere presentata a partire dal 22 settembre e fino al 22 ottobre 2018;
• per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va effettuata in modo separato.
Dovrà poi seguire apposita rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti.
CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.
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Credito d’imposta pubblicità 2018
Finalmente operativo il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, ossia il cosiddetto “Bonus pubblicità”
Sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio è stato, infatti, pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le disposizioni applicative del provvedimento.
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