Il fondo di garanzia delle PMI nel Decreto ‘Sostegni-bis’
Liquidità alle imprese: si allungano i tempi ma scende la copertura dei fondi
Prorogate sino al 31 dicembre 2021 le misure per il sostegno alla liquidità delle imprese. Sulle nuove operazioni la garanzia scende all’80% e la durata massima dei finanziamenti è fissata in 8 anni. Per le operazioni già ammesse al Fondo potrà essere richiesto il prolungamento fino a 8 anni con la conferma della copertura originaria.
Per fronteggiare le conseguenze economiche del Covid-19 il Decreto Sostegni-bis ha ulteriormente modificato il funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI: le modifiche sono state autorizzate dalla Commissione Europea, con comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021 e sono state illustrate dal Mediocredito Centrale con la circolare n. 6 del 30 giugno 2021.
Garanzie estese fino al 31 dicembre 2021
La Commissione Europea, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto Sostegni bis, ha innanzitutto autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2021 della durata:
– della disciplina speciale del Fondo di Garanzia;
– di Garanzia Italia
Fondo Garanzia per le PMI (articoli 12, 13 e 15)
La misura prevede quanto segue:
- la proroga, fino al 31 dicembre 2021, delle misure di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI previste dall’articolo 13 del DL Liquidità;
- l’allungamento, da 6 a 8 anni, dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti.
- per le nuove operazioni oltre i 30.000 euro, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo viene ridotta dal 90% all’80%, mentre per l’allungamento della durata dei finanziamenti già garantiti in essere, non si prevede alcuna riduzione delle coperture;
- per i finanziamenti di importo fino a 30.000 euro garantiti al 100% è previsto un abbassamento, a partire dal 1 luglio 2021, della percentuale di copertura al 90%. Inoltre, sempre da luglio 2021, viene eliminato il tetto al tasso d’interesse;
- viene eliminata la possibilità, per le midcap(1), ossia le imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499, di accedere alla garanzia gratuita del Fondo di garanzia per le PMI. Le midcap quindi potranno accedere solo alla garanzia di SACE.
- è stata inserita nuovamente la possibilità per enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di presentare richieste di garanzia al Fondo per i finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro;
Garanzie SACE (articolo 13)
Il Decreto prevede quanto segue:
- la proroga della misura Garanzia Italia di SACE al 31 dicembre 2021;
- la possibilità di allungare, da 6 a 8 anni, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un’estensione della durata fino a un massimo di 8 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 8 anni;
- per i prestiti obbligazionari viene ridotta dal 30 al 15% la quota intrasferibile per i sottoscrittori originari qualora la classe di rating dell’impresa beneficiaria sia inferiore a BBB.
- ammesse le imprese “diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 499. La garanzia è concessa a titolo gratuito e a condizioni di particolare favore.
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