CRISI D’IMPRESA 2021: IN GAZZETTA IL DECRETO LEGGE CON LA PROROGA DEL CODICE AL 2022
TRA LE NOVITÀ, L’INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI”
E’stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021, il decreto legge 118/2021 con le misure urgenti sulla crisi d’impresa che rinvia temporaneamente – al 16 maggio 2022 – l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza fornendo, al contempo, agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.
Il provvedimento introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzato al loro risanamento previsto nei casi di squilibrio economico o patrimoniale precedente all’eventuale crisi di insolvenza ma ancora reversibile. Si tratta di un percorso extragiudiziale di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza a cui si potrà accedere tramite una piattaforma unica nazionale telematica a partire dal prossimo 15 novembre. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente, munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori, necessarie per il risanamento dell’impresa. ll decreto per incentivare l’accesso alla procedura di composizione negoziata, istituisce anche delle misure premiali di natura fiscale che sono riportate all’articolo 14.
Si modifica inoltre la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi.
Si stabilisce infine, il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.
Con la pubblicazione del provvedimento, che ora va alle Camere per la conversione, è immediatamente operativo l’art. 27, dedicato alle disposizioni transitorie, che prevede di applicare dal 15 novembre alcune importanti disposizioni: si tratta degli art. 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e degli articoli da 4 a 19. In pratica, il dl 118/2021 da un lato ha immediatamente differito al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), che così non entrerà più in vigore il 1° settembre 2021, ed ha immediatamente differito al 31 dicembre 2023 i tanto temuti sistemi di allerta precoce della crisi disegnati dagli art. 12 e ss dello stesso Ccii.
Tali misure, approvate dal Consiglio del Ministri nella seduta del 5 agosto, sono state introdotte, a seguito dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi.
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MEDIOCREDITO CENTRALE: GIà OPERATIVE LE MISURE DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Immediatamente operativi i provvedimenti del decreto “Cura Italia” che ampliano e semplificano l’intervento del Fondo di garanzia, lo strumento agevolativo per l’accesso al credito delle Pmi gestito da Mediocredito Centrale.
Nel dettaglio:
– la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
– l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
– l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
– la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
– eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
– la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
– la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
– la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
– la sospensione dei termini operativi del fondo;
– estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
– estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
– facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali: sono ammissibili alla garanzia del fondo, gratuitamente e senza valutazione (con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione), nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro.
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