DECRETO RILANCIO: RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
L’ART. 26 del DL 34/2020 prevede alcune agevolazioni per le imprese danneggiate dall’epidemia covid-19 che effettuano interventi sul capitale.
- CREDITO D’IMPOSTA DEL 20% a favore dei soggetti che effettuano aumenti di capitale nelle società
La norma prevede, per il 2020, la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche del 20% della somma investita dal conferente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000.
La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
- CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% a favore delle società che hanno beneficiato degli aumenti di capitale
Alle stesse società destinatarie dell’aumento di capitale è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro).
REQUISITI DESTINATARI DELLA MISURA
Per entrambe le agevolazioni è necessario che la società soddisfi le seguenti condizioni:
- ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi nel secondo bimestre 2020 in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente:
Se la società appartiene ad un gruppo si fa riferimento ai ricavi su base consolidata.
- aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Inoltre, l’impresa destinataria dell’aumento di capitale sociale deve soddisfare ulteriori requisiti:
- alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
- si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
- non essere stata soggetta a misure antimafia;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia fiscale;
L’efficacia delle misure è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
- Published in News