Il fondo di garanzia delle PMI nel Decreto ‘Sostegni-bis’
Liquidità alle imprese: si allungano i tempi ma scende la copertura dei fondi
Prorogate sino al 31 dicembre 2021 le misure per il sostegno alla liquidità delle imprese. Sulle nuove operazioni la garanzia scende all’80% e la durata massima dei finanziamenti è fissata in 8 anni. Per le operazioni già ammesse al Fondo potrà essere richiesto il prolungamento fino a 8 anni con la conferma della copertura originaria.
Per fronteggiare le conseguenze economiche del Covid-19 il Decreto Sostegni-bis ha ulteriormente modificato il funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI: le modifiche sono state autorizzate dalla Commissione Europea, con comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021 e sono state illustrate dal Mediocredito Centrale con la circolare n. 6 del 30 giugno 2021.
Garanzie estese fino al 31 dicembre 2021
La Commissione Europea, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto Sostegni bis, ha innanzitutto autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2021 della durata:
– della disciplina speciale del Fondo di Garanzia;
– di Garanzia Italia
Fondo Garanzia per le PMI (articoli 12, 13 e 15)
La misura prevede quanto segue:
- la proroga, fino al 31 dicembre 2021, delle misure di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI previste dall’articolo 13 del DL Liquidità;
- l’allungamento, da 6 a 8 anni, dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti.
- per le nuove operazioni oltre i 30.000 euro, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo viene ridotta dal 90% all’80%, mentre per l’allungamento della durata dei finanziamenti già garantiti in essere, non si prevede alcuna riduzione delle coperture;
- per i finanziamenti di importo fino a 30.000 euro garantiti al 100% è previsto un abbassamento, a partire dal 1 luglio 2021, della percentuale di copertura al 90%. Inoltre, sempre da luglio 2021, viene eliminato il tetto al tasso d’interesse;
- viene eliminata la possibilità, per le midcap(1), ossia le imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499, di accedere alla garanzia gratuita del Fondo di garanzia per le PMI. Le midcap quindi potranno accedere solo alla garanzia di SACE.
- è stata inserita nuovamente la possibilità per enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di presentare richieste di garanzia al Fondo per i finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro;
Garanzie SACE (articolo 13)
Il Decreto prevede quanto segue:
- la proroga della misura Garanzia Italia di SACE al 31 dicembre 2021;
- la possibilità di allungare, da 6 a 8 anni, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un’estensione della durata fino a un massimo di 8 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 8 anni;
- per i prestiti obbligazionari viene ridotta dal 30 al 15% la quota intrasferibile per i sottoscrittori originari qualora la classe di rating dell’impresa beneficiaria sia inferiore a BBB.
- ammesse le imprese “diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 499. La garanzia è concessa a titolo gratuito e a condizioni di particolare favore.
- Published in News
CONTRIBUTO STATALE SUI FINANZIAMENTI ALLE PMI IN UN’UNICA SOLUZIONE ANCHE SOPRA I 200MILA EURO.
La “Nuova Sabatini” è l’agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico che facilita l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, che vogliono investire in macchinari 4.0, impianti produttivi hardware, software e tecnologie digitali per accrescere la competitività del sistema produttivo.
La Legge di Stabilità 2021 va a modificare il dl 69/2013, articolo2, comma 4, eliminando la parte che contiene il limite dei 200mila euro di finanziamento e prevedendo che il contributo statale venga sempre “erogato in un’unica soluzione”. Viene così potenziata una delle agevolazioni più amate dalle imprese italiane. La regola, essendo inserita in manovra, si applica dal prossimo primo gennaio.
Sono ammessi al finanziamento tutti i settori produttivi, (anche agricoltura e pesca), tranne le attività finanziarie e assicurative, e delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
I beni oggetto dell’investimento devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni” o spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, nonché a software e tecnologie digitali. È necessaria l’autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito, inoltre vi deve essere correlazione tra i beni oggetto dell’agevolazione e l’attività produttiva svolta dall’impresa.
Inoltre, il 25% delle risorse stanziate dal MISE sono riservate alle micro, piccole e medie imprese che acquistano macchinati (anche in leasing) a basso impatto ambientale per migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
COME FUNZIONA E AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni prevedono la concessione, da parte di banche e intermediari finanziari, che aderiscono alla convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti, di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese a sostegno degli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero dello sviluppo economico rapportato agli interessi sui finanziamenti.
Il finanziamento, può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, e deve essere:
- Published in News
DECRETO LIQUIDITA’: GARANZIA SACE SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLE BANCHE
Il Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020), che sarà convertito in Legge entro il prossimo 7 giugno, ha approvato una misura straordinaria con un plafond di garanzie dello Stato da 200 miliardi di euro che consentirà di far fronte all’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull’operatività delle imprese: la cosiddetta “GARANZIA ITALIA”.
Si tratta di garanzie dello Stato sui finanziamenti concessi dalle banche che potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 da qualsiasi tipologia di impresa (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) con i seguenti requisiti:
- imprese con sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma la situazione di difficoltà deve essere successiva all’epidemia di Covid-19;
- imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.
Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, e avrà come limite di importo:
- il 25% del fatturato del 2019 oppure il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 o ultimo bilancio approvato.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (preammortamenti ammessi: 12,18 o 24 mesi).
Modifiche approvate dalla Camera
Ulteriori modifiche sono state approvate nel passaggio parlamentare.
- il periodo di preammortamento è stato allungato da 24 a 36 mesi;
- è stato disposto che l’accesso alla garanzia è precluso alle società che controllano direttamente o indirettamente una società residente nei cosiddetti paradisi fiscali;
- è stato introdotto l’impegno a non delocalizzare fuori dall’Italia;
- è stata prevista una nuova destinazione per il finanziamento garantito: oltre al sostenimento dei costi del personale, investimenti e capitale circolante, il prestito potrà essere utilizzato per canoni di locazione o di affitto del ramo d’azienda;
- si estende la garanzia anche alle cessioni di crediti commerciali “pro solvendo” a società di factoring.
Altre modifiche al Decreto Liquidità approvate dalla Camera riguardano il Fondo di garanzia PMI
Per i micro-prestiti garantiti dal Fondo al 100% l’importo massimo del finanziamento è stato aumentato da 25.000 a 30.000 euro (e comunque non potrà superare, in alternativa, il doppio della spesa salariale annua o il 25% del fatturato totale del beneficiario).
La durata è stata portata da 6 a 10 anni e tra i soggetti interessati dalla misura sono stati inclusi anche le società tra professionisti, le associazioni professionali, gli agenti di assicurazione, i broker.
Per i finanziamenti diversi dai micro-prestiti, nel passaggio alla Camera sono state approvate anche le seguenti modifiche:
– la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
– nel caso di garanzia pubblica all’80% (con possibilità di coprire il restante 20% con i Confidi), i finanziamenti potranno essere restituiti oltre i 10 anni e fino a 30 anni.
- Published in News