Il fondo di garanzia delle PMI nel Decreto ‘Sostegni-bis’
Liquidità alle imprese: si allungano i tempi ma scende la copertura dei fondi
Prorogate sino al 31 dicembre 2021 le misure per il sostegno alla liquidità delle imprese. Sulle nuove operazioni la garanzia scende all’80% e la durata massima dei finanziamenti è fissata in 8 anni. Per le operazioni già ammesse al Fondo potrà essere richiesto il prolungamento fino a 8 anni con la conferma della copertura originaria.
Per fronteggiare le conseguenze economiche del Covid-19 il Decreto Sostegni-bis ha ulteriormente modificato il funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI: le modifiche sono state autorizzate dalla Commissione Europea, con comunicazione C(2021) 4930 del 29 giugno 2021 e sono state illustrate dal Mediocredito Centrale con la circolare n. 6 del 30 giugno 2021.
Garanzie estese fino al 31 dicembre 2021
La Commissione Europea, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 13 del decreto Sostegni bis, ha innanzitutto autorizzato la proroga fino al 31 dicembre 2021 della durata:
– della disciplina speciale del Fondo di Garanzia;
– di Garanzia Italia
Fondo Garanzia per le PMI (articoli 12, 13 e 15)
La misura prevede quanto segue:
- la proroga, fino al 31 dicembre 2021, delle misure di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI previste dall’articolo 13 del DL Liquidità;
- l’allungamento, da 6 a 8 anni, dei tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti.
- per le nuove operazioni oltre i 30.000 euro, la percentuale di copertura della garanzia del Fondo viene ridotta dal 90% all’80%, mentre per l’allungamento della durata dei finanziamenti già garantiti in essere, non si prevede alcuna riduzione delle coperture;
- per i finanziamenti di importo fino a 30.000 euro garantiti al 100% è previsto un abbassamento, a partire dal 1 luglio 2021, della percentuale di copertura al 90%. Inoltre, sempre da luglio 2021, viene eliminato il tetto al tasso d’interesse;
- viene eliminata la possibilità, per le midcap(1), ossia le imprese con un numero di dipendenti tra 250 e 499, di accedere alla garanzia gratuita del Fondo di garanzia per le PMI. Le midcap quindi potranno accedere solo alla garanzia di SACE.
- è stata inserita nuovamente la possibilità per enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, di presentare richieste di garanzia al Fondo per i finanziamenti di importo inferiore a 30.000 euro;
Garanzie SACE (articolo 13)
Il Decreto prevede quanto segue:
- la proroga della misura Garanzia Italia di SACE al 31 dicembre 2021;
- la possibilità di allungare, da 6 a 8 anni, i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti. Per i finanziamenti già garantiti è possibile richiedere un’estensione della durata fino a un massimo di 8 anni o la sostituzione con nuovi finanziamenti aventi durata fino a 8 anni;
- per i prestiti obbligazionari viene ridotta dal 30 al 15% la quota intrasferibile per i sottoscrittori originari qualora la classe di rating dell’impresa beneficiaria sia inferiore a BBB.
- ammesse le imprese “diverse dalle PMI” con un numero di dipendenti non superiore a 499. La garanzia è concessa a titolo gratuito e a condizioni di particolare favore.
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AIUTI DI STATO: APERTURA DELLA UE ALLE IMPRESE GIÀ IN CRISI PRIMA DELLA PANDEMIA
La Commissione europea lavora alla possibilità di erogare aiuti di stato anche alle piccole imprese, alle micro-attività e alle startup che erano già in difficoltà prima del 31 dicembre 2019, ovvero prima dello sviluppo della pandemia, ampliando le misure previste dal Quadro Temporaneo di aiuti di stato per far fronte all’emergenza covid-19.
Cronologia delle misure
19 marzo 2020: creazione del “Quadro temporaneo degli aiuti di stato” con indicazione delle misure finalizzate a garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese.
3 aprile 2020: prima modifica del Quadro per aumentare le possibilità di sostegno pubblico alla ricerca, sperimentazione e produzione di prodotti utili a combattere la pandemia, salvaguardando posti di lavoro e sostenendo l’economia
8 maggio 2020: estensione dell’ambito di applicazione del Quadro alle misure di ricapitalizzazione e debito subordinato
Situazione odierna
Ad oggi le aziende già in difficoltà a fine 2019 non sono ammesse agli aiuti, possono però beneficiare di altri tipi di sostegno come quelli garantiti attraverso gli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle attività in difficoltà volti a ripristinare le redditività a lungo termine delle aziende che intendono richiedere un sostegno.
Si tratta però di una misura “ordinaria”, che non supporta adeguatamente microimprese e piccole attività in questa fase eccezionale che le ha viste particolarmente colpite dalla carenza di liquidità, per questo va studiata un’ulteriore modifica.
Chi verrà incluso
Il nuovo regime in corso di definizione verrà applicato a:
- Imprese che non siano sottoposte a procedura di insolvenza
- Imprese che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati
- Imprese che non siano oggetto di un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.
Questa modifica andrà anche a favore delle newco in difficoltà alla fine dello scorso anno, specie quelle innovative ritenute fondamentali per la ripresa
La ricapitalizzazione
L’esecutivo europeo ha infine proposto di modificare anche le condizioni per le misure di ricapitalizzazione previste dal Quadro temporaneo incentivando gli investitori privati a contribuire agli aumenti di capitale delle società, limitando la necessità delle aziende di far ricorso ad aiuti di Stato.
Il Quadro Temporaneo di aiuti sarà applicabile fino al 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace sino al 1° luglio 2021.
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