DECRETO CURA ITALIA: LE PRINCIPALI MISURE FINANZIARIE
Con specifico riferimento alle imprese, si riepilogano le principali misure finanziarie contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020:
- finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura (art. 5);
- potenziamento ed estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sia con interventi temporanei, in deroga alla disciplina ordinaria – per i quali sono stanziati 500 milioni di euro per l’anno 2020 – che con interventi di carattere strutturale (art. 49);
- moratoria sui prestiti alle PMI e alle micro imprese attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei mutui ed il mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (art. 56);
- garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta (art. 57);
- istituzione di un fondo da 100 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole e per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Questo stanziamento ha l’obiettivo di garantire la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, ed assicurare la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese (art. 78).
- ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei contratti di sviluppo (art. 80).
Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese il decreto-legge:
- autorizza il MEF a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per le imprese che operano in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria (art. 53, co. 1);
- prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (art. 58);
- istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni (art. 72, co. 1).
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MEDIOCREDITO CENTRALE: GIà OPERATIVE LE MISURE DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Immediatamente operativi i provvedimenti del decreto “Cura Italia” che ampliano e semplificano l’intervento del Fondo di garanzia, lo strumento agevolativo per l’accesso al credito delle Pmi gestito da Mediocredito Centrale.
Nel dettaglio:
– la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
– l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
– l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
– la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
– eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
– la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
– la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
– la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
– la sospensione dei termini operativi del fondo;
– estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
– estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
– facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali: sono ammissibili alla garanzia del fondo, gratuitamente e senza valutazione (con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione), nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro.
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