CRISI D’IMPRESA 2021: IN GAZZETTA IL DECRETO LEGGE CON LA PROROGA DEL CODICE AL 2022
TRA LE NOVITÀ, L’INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI”
E’stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021, il decreto legge 118/2021 con le misure urgenti sulla crisi d’impresa che rinvia temporaneamente – al 16 maggio 2022 – l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza fornendo, al contempo, agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.
Il provvedimento introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzato al loro risanamento previsto nei casi di squilibrio economico o patrimoniale precedente all’eventuale crisi di insolvenza ma ancora reversibile. Si tratta di un percorso extragiudiziale di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza a cui si potrà accedere tramite una piattaforma unica nazionale telematica a partire dal prossimo 15 novembre. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente, munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori, necessarie per il risanamento dell’impresa. ll decreto per incentivare l’accesso alla procedura di composizione negoziata, istituisce anche delle misure premiali di natura fiscale che sono riportate all’articolo 14.
Si modifica inoltre la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi.
Si stabilisce infine, il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.
Con la pubblicazione del provvedimento, che ora va alle Camere per la conversione, è immediatamente operativo l’art. 27, dedicato alle disposizioni transitorie, che prevede di applicare dal 15 novembre alcune importanti disposizioni: si tratta degli art. 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e degli articoli da 4 a 19. In pratica, il dl 118/2021 da un lato ha immediatamente differito al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), che così non entrerà più in vigore il 1° settembre 2021, ed ha immediatamente differito al 31 dicembre 2023 i tanto temuti sistemi di allerta precoce della crisi disegnati dagli art. 12 e ss dello stesso Ccii.
Tali misure, approvate dal Consiglio del Ministri nella seduta del 5 agosto, sono state introdotte, a seguito dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi.
- Published in News
SRL: AMPLIAMENTO DELL’OBBLIGO DI NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO
Il D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 14.2.2019, introduce nel nostro ordinamento il nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” che ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle Srl.
Le disposizioni attualmente in vigore (art. 2477 c.c.) prevedono che vi sia l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso in cui:
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all’art. 2435-bis, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Le novità legislative intervengono sul terzo fattore che determina la nomina obbligatoria, e di fatto stabiliscono una importante riduzione dei limiti sopra indicati, in particolare:
- il limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale viene diminuito da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni viene diminuito da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
- il limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio viene portato da 50 a 10 unità.
Inoltre, sarà sufficiente superare almeno uno dei limiti dimensionali sopra citati.
L’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non viene superato alcuno dei suddetti limiti.
Le Srl costituite alla data del 16 marzo 2019 (data di entrata in vigore della norma), qualora ricorrano i presupposti, devono provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore e, se necessario, adeguare l’atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni, entro i 9 mesi successivi, ossia entro il 16 dicembre 2019.
In sede di prima applicazione delle nuove regole gli esercizi cui fare riferimento ai fini della verifica del superamento dei parametri sono il 2017 e il 2018.
Di conseguenza, le Srl che nel 2017 e nel 2018 hanno superato i nuovi limiti, sono tenute a nominare l’organo di controllo o il revisore ed, eventualmente, ad adeguare l’atto costitutivo e lo statuto, entro il prossimo 16 dicembre.
- Published in News