Legge di Bilancio 2021 : Credito d’imposta beni strumentali
Nel disegno di legge di Bilancio 2021, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2020, numerosi sono gli interventi approvati per potenziare il credito d’imposta per il Piano Transizione 4.0: beni strumentali nuovi; beni materiali Industria 4.0; beni immateriali Industria 4.0; beni materiali ed immateriali “generici”; credito d’imposta per R&S&I; credito di imposta formazione 4.0.
Credito d’imposta per beni strumentali nuovi
Le nuove regole sono valide per gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 e resteranno in vigore fino alla fine del 2022, con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti di almeno il 20% del costo di acquisizione. Previste inoltre aliquote agevolative più elevate, più alti limiti massimi delle spese ammissibili e minori tempi di fruizione. Esteso poi l’ambito oggettivo del credito d’imposta per i beni strumentali generici, aperto a imprese e professionisti: con la nuova disciplina, sono agevolabili anche i beni immateriali.
Il credito d’imposta non è tassabile né ai fini reddituali né ai fini Irap.
Nel dettaglio:
Per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:
Per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0 invece, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro, sia nel 2021 che nel 2022.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali “generici”, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (con possibile estensione fino al 30 giugno 2022), il credito di imposta è riconosciuto nella misura del:
L’utilizzo del credito d’imposta: in compensazione in F24
Il credito d’imposta spettante può essere utilizzato in compensazione in F24
Il periodo minimo di compensazione, dagli attuali 5 anni si riduce a 3 anni, a partire dall’anno in cui è avvenuta l’interconnessione, nel caso di beni 4.0, o dall’anno di entrata in funzione, per i beni tradizionali
Come per la precedente disciplina, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ma in 3 quote annuali (anziché in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per i beni immateriali 4.0).
Le nuove regole prevedono inoltre che i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro possono utilizzare il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali “generici” in un’unica quota annuale.
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