NEL 2021 E NEL 2022 RICONOSCIUTO NELLA MISURA UNICA DEL 50% PER TUTTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI
Regime speciale del bonus pubblicità anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive.
È quanto prevede il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, art. 67, commi 10, 12 e 13), che uniforma la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali, eliminando la distinzione venutasi a creare con la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 608, della legge n. 178/2020).
Con tale intervento per tutto il 2021 e il 2022, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura unica del 50% del valore annuale degli investimenti effettuati sia sui quotidiani e periodici nazionali che sulle emittenti televisive e radiofoniche. Decade, pertanto, per gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, il requisito dell’incremento minimo del 1% rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.
Inoltre, saranno agevolabili le campagne pubblicitarie realizzate non solo sulle emittenti televisive e radiofoniche locali ma anche su quelle nazionali, purchè non partecipate dallo Stato.
Attività e spese ammissibili per l’accesso al Credito d’imposta investimenti pubblicitari 2021
l bonus è rivolto a tutte le imprese, di qualsiasi dimensione e indipendentemente dalla natura giuridica, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali. Gli investimenti devono essere relativi a giornali editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione.
Per il 2021 e il 2022, pertanto, il credito d’imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie:
– su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale;
– sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.
Risorse stanziate
Con il decreto Sostegni bis viene, inoltre, definito il budget disponibile per la misura.
In particolare, per ognuno dei due anni 2021 e 2022, il beneficio è concesso nel limite di:
– 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e
periodici, anche on line;
– 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno.
La presentazione della comunicazione di accesso al credito dovrà essere effettuata dal 1° marzo 2021 al 31 marzo 2021, oppure dal 1° settembre al 31 settembre 2021, grazie all’introduzione di una nuova finestra.
Ricordiamo che il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite F24.