La Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla gestione, da parte di banche ed intermediari finanziari, delle segnalazioni in Centrale Rischi di tutte le micro, piccole e medie imprese che si avvalgono della sospensione di mutui, finanziamenti e leasing previste dal decreto-legge Cura Italia per l’epidemia Covid-19.
La Banca d’Italia ha precisato che:
- nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) (aperture di credito a revoca) e b) (prestiti non rateali): gli intermediari non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi;
- nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) (mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale): nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.
Per approfondimenti: