Il Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020), che sarà convertito in Legge entro il prossimo 7 giugno, ha approvato una misura straordinaria con un plafond di garanzie dello Stato da 200 miliardi di euro che consentirà di far fronte all’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull’operatività delle imprese: la cosiddetta “GARANZIA ITALIA”.
Si tratta di garanzie dello Stato sui finanziamenti concessi dalle banche che potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 da qualsiasi tipologia di impresa (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) con i seguenti requisiti:
- imprese con sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma la situazione di difficoltà deve essere successiva all’epidemia di Covid-19;
- imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.
Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, e avrà come limite di importo:
- il 25% del fatturato del 2019 oppure il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 o ultimo bilancio approvato.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (preammortamenti ammessi: 12,18 o 24 mesi).
Modifiche approvate dalla Camera
Ulteriori modifiche sono state approvate nel passaggio parlamentare.
- il periodo di preammortamento è stato allungato da 24 a 36 mesi;
- è stato disposto che l’accesso alla garanzia è precluso alle società che controllano direttamente o indirettamente una società residente nei cosiddetti paradisi fiscali;
- è stato introdotto l’impegno a non delocalizzare fuori dall’Italia;
- è stata prevista una nuova destinazione per il finanziamento garantito: oltre al sostenimento dei costi del personale, investimenti e capitale circolante, il prestito potrà essere utilizzato per canoni di locazione o di affitto del ramo d’azienda;
- si estende la garanzia anche alle cessioni di crediti commerciali “pro solvendo” a società di factoring.
Altre modifiche al Decreto Liquidità approvate dalla Camera riguardano il Fondo di garanzia PMI
Per i micro-prestiti garantiti dal Fondo al 100% l’importo massimo del finanziamento è stato aumentato da 25.000 a 30.000 euro (e comunque non potrà superare, in alternativa, il doppio della spesa salariale annua o il 25% del fatturato totale del beneficiario).
La durata è stata portata da 6 a 10 anni e tra i soggetti interessati dalla misura sono stati inclusi anche le società tra professionisti, le associazioni professionali, gli agenti di assicurazione, i broker.
Per i finanziamenti diversi dai micro-prestiti, nel passaggio alla Camera sono state approvate anche le seguenti modifiche:
– la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
– nel caso di garanzia pubblica all’80% (con possibilità di coprire il restante 20% con i Confidi), i finanziamenti potranno essere restituiti oltre i 10 anni e fino a 30 anni.