Con specifico riferimento alle imprese, si riepilogano le principali misure finanziarie contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020:
- finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura (art. 5);
- potenziamento ed estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sia con interventi temporanei, in deroga alla disciplina ordinaria – per i quali sono stanziati 500 milioni di euro per l’anno 2020 – che con interventi di carattere strutturale (art. 49);
- moratoria sui prestiti alle PMI e alle micro imprese attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei mutui ed il mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (art. 56);
- garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta (art. 57);
- istituzione di un fondo da 100 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole e per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Questo stanziamento ha l’obiettivo di garantire la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, ed assicurare la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese (art. 78).
- ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei contratti di sviluppo (art. 80).
Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese il decreto-legge:
- autorizza il MEF a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per le imprese che operano in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria (art. 53, co. 1);
- prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (art. 58);
- istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni (art. 72, co. 1).