TRA LE NOVITÀ, L’INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO DELLA “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI”
E’stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 2021, il decreto legge 118/2021 con le misure urgenti sulla crisi d’impresa che rinvia temporaneamente – al 16 maggio 2022 – l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza fornendo, al contempo, agli imprenditori in difficoltà ulteriori strumenti, efficaci e meno onerosi, per il risanamento delle attività che rischiano di uscire dal mercato.
Il provvedimento introduce l’istituto della “composizione negoziata della crisi”, che rappresenta un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzato al loro risanamento previsto nei casi di squilibrio economico o patrimoniale precedente all’eventuale crisi di insolvenza ma ancora reversibile. Si tratta di un percorso extragiudiziale di composizione esclusivamente volontario e caratterizzato da assoluta riservatezza a cui si potrà accedere tramite una piattaforma unica nazionale telematica a partire dal prossimo 15 novembre. All’imprenditore si affianca un esperto, terzo e indipendente, munito di specifiche competenze, al quale è affidato il compito di agevolare le trattative con i creditori, necessarie per il risanamento dell’impresa. ll decreto per incentivare l’accesso alla procedura di composizione negoziata, istituisce anche delle misure premiali di natura fiscale che sono riportate all’articolo 14.
Si modifica inoltre la legge fallimentare, con l’anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal codice della crisi.
Si stabilisce infine, il rinvio al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta, per sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa.
Con la pubblicazione del provvedimento, che ora va alle Camere per la conversione, è immediatamente operativo l’art. 27, dedicato alle disposizioni transitorie, che prevede di applicare dal 15 novembre alcune importanti disposizioni: si tratta degli art. 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e degli articoli da 4 a 19. In pratica, il dl 118/2021 da un lato ha immediatamente differito al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), che così non entrerà più in vigore il 1° settembre 2021, ed ha immediatamente differito al 31 dicembre 2023 i tanto temuti sistemi di allerta precoce della crisi disegnati dagli art. 12 e ss dello stesso Ccii.
Tali misure, approvate dal Consiglio del Ministri nella seduta del 5 agosto, sono state introdotte, a seguito dell’aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi.