Pagamento debiti P.A: FIRMATA LA CONVENZIONE TRA MEF E CDP
Con il Comunicato Stampa congiunto n. 116 del 01/06/2020 la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) hanno reso noti i termini della convenzione per dar corso alle anticipazioni di liquidità in favore di Enti locali, Regioni e Province Autonome, come previsto dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).
A beneficiare di tale misura saranno le imprese e gli altri creditori della P.A, che potranno così ottenere un significativo importo di risorse (12 miliardi di euro): 8 miliardi destinati al pagamento di debiti commerciali degli Enti locali, delle Regioni e delle Province Autonome e i restanti 4 miliardi a servizio dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale.
Le richieste delle anticipazioni di liquidità:
- Avranno durata fino ad un massimo di trenta anni
- Saranno regolate ad un tasso fisso dell’1,226%
- Dovranno pervenire a Cassa Depositi e Prestiti nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 7 luglio 2020
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Credito e liquidità per famiglie e imprese: attraverso ‘Garanzia Italia’ di SACE sono state concesse garanzie per 204 mln di euro, su 27 richieste ricevute
I DATI DELLA TASK FORCE
La task force di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e SACE, costituita per promuovere l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, ha rilevato la scorsa settimana:
- 2,4 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti, per poco meno di 250 miliardi
- 400.000 richieste di finanziamenti al Fondo Centrale di Garanzia
La Banca d’Italia, più in dettaglio, spiega che:
- il 44% delle domande di moratoria provengono da società non finanziarie (a fronte di prestiti per 165 miliardi).
- Le domande delle famiglie, che ammontano quasi a 1,3 milioni, riguardano prestiti per 80 miliardi.
- Per quanto riguarda le PMI, le richieste ai sensi dell’art. 56 del DL ‘Cura Italia’ (quasi 1,2 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per quasi 143 miliardi, mentre le adesioni alla moratoria promossa dall’ABI (poco più di 43 mila) hanno riguardato quasi 7 miliardi di finanziamenti.
Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) ci segnalano infine che sono complessivamente 395.039 le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo al 26 maggio 2020 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 18,1 miliardi di euro.
GARANZIA ITALIA SACE
Crescono di conseguenza anche i volumi delle garanzie SACE nell’ambito dell’operatività “Garanzia Italia” e raggiungono quota 204 milioni di euro, (le potenziali operazioni di finanziamento in fase di valutazione e istruttoria da parte delle banche si confermano circa 250 per un valore complessivo di circa 18,5 miliardi di euro).
Una volta terminata l’attività di istruttoria, costruzione dei pool e conseguente delibera, le banche accreditate sul portale dedicato, ad oggi oltre 200, presenteranno le richieste a SACE, che emetterà la garanzia entro 48 ore dalla ricezione come già accaduto per le 27 richieste di garanzie fino ad ora ricevute ed emesse in poche ore attraverso la piattaforma digitale dedicata.
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DECRETO LIQUIDITA’: GARANZIA SACE SUI FINANZIAMENTI CONCESSI DALLE BANCHE
Il Decreto Liquidità (DL 8 aprile 2020), che sarà convertito in Legge entro il prossimo 7 giugno, ha approvato una misura straordinaria con un plafond di garanzie dello Stato da 200 miliardi di euro che consentirà di far fronte all’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull’operatività delle imprese: la cosiddetta “GARANZIA ITALIA”.
Si tratta di garanzie dello Stato sui finanziamenti concessi dalle banche che potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 da qualsiasi tipologia di impresa (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) con i seguenti requisiti:
- imprese con sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani;
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma la situazione di difficoltà deve essere successiva all’epidemia di Covid-19;
- imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.
Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e controgarantito dallo Stato, e avrà come limite di importo:
- il 25% del fatturato del 2019 oppure il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 o ultimo bilancio approvato.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi (preammortamenti ammessi: 12,18 o 24 mesi).
Modifiche approvate dalla Camera
Ulteriori modifiche sono state approvate nel passaggio parlamentare.
- il periodo di preammortamento è stato allungato da 24 a 36 mesi;
- è stato disposto che l’accesso alla garanzia è precluso alle società che controllano direttamente o indirettamente una società residente nei cosiddetti paradisi fiscali;
- è stato introdotto l’impegno a non delocalizzare fuori dall’Italia;
- è stata prevista una nuova destinazione per il finanziamento garantito: oltre al sostenimento dei costi del personale, investimenti e capitale circolante, il prestito potrà essere utilizzato per canoni di locazione o di affitto del ramo d’azienda;
- si estende la garanzia anche alle cessioni di crediti commerciali “pro solvendo” a società di factoring.
Altre modifiche al Decreto Liquidità approvate dalla Camera riguardano il Fondo di garanzia PMI
Per i micro-prestiti garantiti dal Fondo al 100% l’importo massimo del finanziamento è stato aumentato da 25.000 a 30.000 euro (e comunque non potrà superare, in alternativa, il doppio della spesa salariale annua o il 25% del fatturato totale del beneficiario).
La durata è stata portata da 6 a 10 anni e tra i soggetti interessati dalla misura sono stati inclusi anche le società tra professionisti, le associazioni professionali, gli agenti di assicurazione, i broker.
Per i finanziamenti diversi dai micro-prestiti, nel passaggio alla Camera sono state approvate anche le seguenti modifiche:
– la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;
– nel caso di garanzia pubblica all’80% (con possibilità di coprire il restante 20% con i Confidi), i finanziamenti potranno essere restituiti oltre i 10 anni e fino a 30 anni.
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DECRETO RILANCIO: RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI
L’ART. 26 del DL 34/2020 prevede alcune agevolazioni per le imprese danneggiate dall’epidemia covid-19 che effettuano interventi sul capitale.
- CREDITO D’IMPOSTA DEL 20% a favore dei soggetti che effettuano aumenti di capitale nelle società
La norma prevede, per il 2020, la detraibilità per le persone fisiche e la deducibilità per quelle giuridiche del 20% della somma investita dal conferente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo.
L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000.
La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali.
- CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% a favore delle società che hanno beneficiato degli aumenti di capitale
Alle stesse società destinatarie dell’aumento di capitale è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro).
REQUISITI DESTINATARI DELLA MISURA
Per entrambe le agevolazioni è necessario che la società soddisfi le seguenti condizioni:
- ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi nel secondo bimestre 2020 in misura non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente:
Se la società appartiene ad un gruppo si fa riferimento ai ricavi su base consolidata.
- aver deliberato ed eseguito, dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato.
Inoltre, l’impresa destinataria dell’aumento di capitale sociale deve soddisfare ulteriori requisiti:
- alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà;
- si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- è in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
- non rientra tra le società che hanno ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato illegali o incompatibili;
- non essere stata soggetta a misure antimafia;
- nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia fiscale;
L’efficacia delle misure è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
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DECRETO RILANCIO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
Tra le varie misure previste dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) a favore delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19, di seguito si espone una sintesi della misura prevista all’art. 25: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (in attesa che venga emanato il relativo decreto attuativo).
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DECRETO LIQUIDITA’: IMPORTANTI EMENDAMENTI NEL TESTO DI CONVERSIONE IN LEGGE
Il Decreto Liquidità dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 7 giugno.
Il disegno di legge di conversione ha introdotto alcuni importanti emendamenti, già approvati in Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera.
Si riportano di seguito alcuni dei correttivi apportati al Decreto.
- Fino al 30 settembre 2020 è prevista la sospensione delle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia;
- Per i prestiti con garanzia al 100% dello Stato l’importo massimo è aumentato fino ad € 30.000 (contro i precedenti € 25.000) e la scadenza fino a 10 anni (invece di 7) con preammortamento di 36 mesi (anziché 24);
- Si introduce la possibilità di richiedere la garanzia Sace anche per il factoring.
- Per le richieste di nuovi finanziamenti l’impresa dovrà rilasciare un’autocertificazione, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
L’articolo 1bis dispone infatti che la richiesta del prestito sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante dell’impresa, contenente le seguenti attestazioni:
- che l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza epidemiologica COVID-19 e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- veridicità e completezza dei dati aziendali forniti;
- che il finanziamento coperto dalla garanzia verrà utilizzato per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia;
- che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente su un conto corrente dedicato;
- che non sussistono problemi in termini di interdittiva antimafia, né condanne definitive per reati fiscali.
L’autocertificazione ha la duplice funzione di accelerare i tempi di erogazione dei finanziamenti e di manleva per le banche.
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DECRETO CURA ITALIA: LE PRINCIPALI MISURE FINANZIARIE
Con specifico riferimento alle imprese, si riepilogano le principali misure finanziarie contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020:
- finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura (art. 5);
- potenziamento ed estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sia con interventi temporanei, in deroga alla disciplina ordinaria – per i quali sono stanziati 500 milioni di euro per l’anno 2020 – che con interventi di carattere strutturale (art. 49);
- moratoria sui prestiti alle PMI e alle micro imprese attraverso la sospensione del pagamento delle rate dei mutui ed il mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (art. 56);
- garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza, fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta (art. 57);
- istituzione di un fondo da 100 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole e per l’arresto temporaneo dell’attività di pesca. Questo stanziamento ha l’obiettivo di garantire la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, ed assicurare la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese (art. 78).
- ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei contratti di sviluppo (art. 80).
Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese il decreto-legge:
- autorizza il MEF a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per le imprese che operano in settori interessati dall’impatto dell’emergenza sanitaria (art. 53, co. 1);
- prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (art. 58);
- istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato all’adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni (art. 72, co. 1).
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Nessuna segnalazione in Centrale Rischi Banca d’Italia in caso di moratoria ex DL 18/2020
La Banca d’Italia ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla gestione, da parte di banche ed intermediari finanziari, delle segnalazioni in Centrale Rischi di tutte le micro, piccole e medie imprese che si avvalgono della sospensione di mutui, finanziamenti e leasing previste dal decreto-legge Cura Italia per l’epidemia Covid-19.
La Banca d’Italia ha precisato che:
- nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all’art. 56, co. 2, lett. a) (aperture di credito a revoca) e b) (prestiti non rateali): gli intermediari non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi;
- nel caso di imprese beneficiarie della sospensione ex art. 56, co. 2, lett. c) (mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale): nella segnalazione della relativa posizione debitoria si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista). Coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.
Per approfondimenti:
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CORONAVIRUS: LA LISTA ATECO DELLE ATTIVITÀ ESSENZIALI CHE RESTANO APERTE (DPCM 22/03/2020)
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MEDIOCREDITO CENTRALE: GIà OPERATIVE LE MISURE DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Immediatamente operativi i provvedimenti del decreto “Cura Italia” che ampliano e semplificano l’intervento del Fondo di garanzia, lo strumento agevolativo per l’accesso al credito delle Pmi gestito da Mediocredito Centrale.
Nel dettaglio:
– la gratuità della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle previste commissioni per l’accesso al fondo stesso;
– l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, per consentire di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute affidabili dal sistema bancario;
– l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza coronavirus;
– la previsione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, di procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai soli profili economico-finanziari al fine di ammettere alla garanzia anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia;
– eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
– la possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
– la possibilità di accrescere lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia;
– la possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
– la sospensione dei termini operativi del fondo;
– estensione del limite per la concessione della garanzia da 2,5 milioni a 5 milioni di finanziamento;
– estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di Sace);
– facilitazione per l’erogazione di garanzie per finanziamenti a lavoratori autonomi, liberi professionisti e imprenditori individuali: sono ammissibili alla garanzia del fondo, gratuitamente e senza valutazione (con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione), nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro.
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